Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21972 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21972 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTRIGNANO DEL CAPO il 08/06/1959
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto
il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto
che l’unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva oltre
ad essere reiterativo di doglianze già prospettate e puntualmente disattese dalla Corte di
merito è manifestamente infondato;
che
il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dal
giurisprudenza di legittimità esaminando in concreto, in base ai criteri di cui all’art.
cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne pe
verificare se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza d
condotta e di pericolosità del suo autore (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenz
impugnata);
ritenuto,
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 maggio 2025
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale