Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21957 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21957 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 31/01/1994
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 09/07/2024, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo del
11/10/2023, di condanna per il reato di cui all’art. 256, commi 1, 2, 3 d.lgs. 152 del 2006
aver effettuato un’attività di raccolta, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge per difetto motivazione in ordine alla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordi al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla non r
entità dei rifiuti e dell’estensione dell’area adibita a discarica, a nulla valendo l’età dell’
venticinquenne, e il comportamento collaborativo del ricorrente dopo il compimento del fatto circostanza già tenuta in considerazione per la concessione delle circostanze attenuanti
generiche.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pro pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibil colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese de procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
GLYPH