Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21385 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21385 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONCALIERI il 22/05/1988
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Rilevato che il ricorso, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la
sentenza in epigrafe, è inammissibile;
considerato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato la mancanza di
motivazione sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., trova smentita nella lettura della sentenza impugnata, in cui vi è adeguata motivazione
sulle ragioni del diniego dell’anzidetta richiesta (cf. pagine 2 e 3 della pronuncia in disamina, in cui la Corte di appello ha rimarcato che il lungo lasso di tempo
trascorso, sottraendosi al controllo dell’autorità giudiziaria, era indicativo della
,
piena volontà di violare le prescrizioni imposte dal provvedimento giurisdizionale e, pertanto, il dolo non poteva dirsi di particolare tenuità; peraltro, le ragioni che
avevano portato l’odierno imputato a sottrarsi alla misura alternativa della detenzione domiciliare era da considerarsi abietto o futile e, quindi, preclusivo
della concessione della causa di non punibilità invocata);
rilevato che, così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Serra, Rv. 280250 – 01);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/5/2025