Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22939 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22939 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GAGLIATO il 29/12/1977
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la responsabilità per il reato di tentato furto aggravato;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazio in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato e privo
della necessaria specificità, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. c
considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2
n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,
COGNOME, Rv. 271269 – 01), richiamando non solo la gravità del fatto ma valorizzando comunque la negativa personalità dell’imputato (analiticamente tratteggiata allorché si è dato conto de
elementi posti a sostegno della sussistenza della recidiva, dando conto in particolare de numerosi precedenti riportati dallo stesso); e tale apprezzamento non può essere utilmente
censurato in tale sede per il tramite di assunti che non si confrontano compiutamente con la motivazione (segnatamente in ordine all’apprezzamento della personalità dell’imputato);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazio (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2025.