Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29179 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29179 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Considerato che NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME ricorrono con unico atto avverso l’ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale la
Corte di appello di Napoli ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dagli stessi subita
nell’ambito di un procedimento nel quale erano gravemente indiziati dei delitti di cui agli artt. 110, 630, 628, commi 1 e 2, 61 n.2, 582,585 cod. pen. commessi in
Palma Campania dal 24 marzo al 27 marzo 2014;
considerato che i ricorsi sono stati depositati il 28 aprile 2025 mentre l’ordinanza impugnata è stata notificata il 10 marzo 2025 e che, pertanto, sono
inammissibili perché proposti oltre il termine di legge, ossia oltre il termine di quindici giorni previsto dall’art.585, comma 1, lett.a) cod.proc.pen.;
considerato che il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, per quanto relativo a una controversia circa l’esistenza di una obbligazione
pecuniaria nei confronti dell’interessato, è infatti regolato dalle norme di rito penale delineate all’art. 646 cod. proc. pen. (alle quali fa rinvio, in quanto
compatibili, l’art. 315 stesso codice). Ne consegue che il ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla domanda, in applicazione del comma 1 lett.
a) e del comma secondo lett. a) dell’art. 585 del codice di rito, deve essere proposto entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa;
considerato che all’inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00 ciascuno;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 14 luglio 2025
nte