Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29163 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29163 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 28/12/1989
avverso l’ordinanza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ;
Motivi della decisione
Considerato che NOME ricorre avverso l’ordinanza della
Corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 13 gennaio 2021 di condanna
per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1 nn.2 e 7, cod. pen.
commesso in Bologna il 10 maggio 2020;
considerato che la Corte di appello ha ritenuto inammissibili i motivi di impugnazione in quanto privi di correlazione con la
ratio decidendi del
provvedimento impugnato;
considerato che nel presente ricorso si deduce inosservanza dell’art. 581, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1 lett.c) e 179 cod. proc. pen.
nonché illogicità della motivazione, ma che si tratta di ricorso aspecifico, che non si confronta con le peculiari ragioni per le quali l’atto di appello è stato dichiarat
inammissibile, esposte alle pagg.2-3 dell’ordinanza impugnata, che ha fatto puntuale applicazione dei principi esposti in Sez. U COGNOME (Sez. U, n. 8825 del
27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n.
186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
n
Così deciso il 14 luglio 2025