Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29140 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29140 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COMO il 08/12/1995
avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 14275/25
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano che, contrariamente a quanto
dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva
richiesta ex art.
20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di
emendabilità del condannato attraverso la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per i precedenti penali e le modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di
valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, né può
configurarsi una violazione del divieto di reformatio in pejus
rispetto ad una sentenza di conferma della sentenza di primo grado;
ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore, avv. NOME COGNOME non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di
genericità e conseguente inammissibilità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa e le ammende.
Così deciso il giorno il 1’11 luglio 2025
Il Consigliere estensore