Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche per chi Impugna
Presentare un ricorso inammissibile in Cassazione non è una mossa priva di conseguenze. Come dimostra una recente ordinanza, questa scelta processuale comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche significative sanzioni economiche a carico del ricorrente. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i rischi legati a un’impugnazione che non rispetta i requisiti di legge.
Il Fatto alla Base del Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, attraverso i suoi legali, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le proprie ragioni dinanzi alla Suprema Corte.
Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità ha preso una piega sfavorevole per il ricorrente, non entrando nemmeno nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa declaratoria non è una semplice formalità, ma un atto che impedisce alla Corte di esaminare la fondatezza dei motivi di impugnazione. La conseguenza più diretta, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è di natura economica.
La Corte ha quindi emesso una duplice condanna a carico del ricorrente:
1. Pagamento delle spese processuali: i costi relativi al procedimento di Cassazione.
2. Versamento di una somma alla cassa delle ammende: in questo caso, la cifra è stata fissata in 3.000 euro.
Questa decisione sottolinea che l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, deve essere esercitato con responsabilità e cognizione di causa.
Le Motivazioni della Condanna
La motivazione dell’ordinanza è tanto sintetica quanto chiara. La legge, in particolare l’art. 616 c.p.p., stabilisce un automatismo: alla declaratoria di inammissibilità di un ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria. Lo scopo è quello di scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, pretestuosi o tecnicamente errati, che congestionano il sistema giudiziario.
La quantificazione della sanzione, fissata a 3.000 euro, non è casuale. La Corte la definisce “equa” in relazione alla natura delle questioni dedotte. Ciò significa che i giudici hanno valutato la consistenza dei motivi di ricorso e, ritenendoli non meritevoli di un esame nel merito, hanno commisurato la sanzione alla loro manifesta infondatezza o al mancato rispetto dei requisiti procedurali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza funge da importante monito. La presentazione di un ricorso in Cassazione è un atto tecnico che richiede la massima perizia. Un’impugnazione priva dei presupposti di ammissibilità non solo non porterà alcun beneficio, ma si tradurrà in un sicuro esborso economico per il cliente.
Le implicazioni sono chiare: è fondamentale affidarsi a un difensore esperto che possa valutare attentamente le reali possibilità di successo di un ricorso prima di intraprendere questa strada. In caso contrario, il rischio è di aggravare la propria posizione con ulteriori condanne pecuniarie, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore pregiudizio economico.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Come viene determinata la somma da versare alla cassa delle ammende?
La Corte determina l’importo della sanzione in via equitativa, tenendo conto delle questioni sollevate nel ricorso. Nel caso specifico, è stata ritenuta equa una somma di 3.000 euro.
La condanna alle spese è automatica in caso di inammissibilità?
Sì, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta e automatica prevista dalla legge in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29121 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29121 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/2000
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Rg. 13912/25
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, con
riguardo all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Palermo che,
contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza deli reati di furto consumato e resistenza, evidenziando
l’aggressività della condotta tenuta dall’imputato per sottrarsi al controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato, così da escludere con adeguate argomentazioni
la tesi difensiva della mera resistenza passiva e della mancata consumazione del furto;
ritenuto che anche i motivi di ricorso che investono il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili, perché non
specificano gli aspetti di illogicità della motivazione censurata, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto
effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate in relazione anche alle ragioni della mancata applicazione delle invocate pene
sostitutive;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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