Ricorso Inammissibile: la Cassazione Condanna alle Spese e a Sanzione Pecuniaria
Quando si presenta un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questa rispetti precisi requisiti di forma e di sostanza. In caso contrario, il rischio è che venga dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica processuale.
Il provvedimento in esame ha posto fine al percorso giudiziario di un imputato che aveva impugnato una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. La decisione dei giudici di legittimità è stata netta: l’appello non poteva essere esaminato nel merito.
I Fatti Processuali alla Base della Decisione
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello di Firenze, datata 23 maggio 2024. L’imputato, sperando di ottenere una revisione del giudizio di secondo grado, ha portato il caso dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il collegio della Settima Sezione Penale, presieduto dal Dott. Giorgio Fidelbo, ha preso in esame il ricorso durante l’udienza del 21 febbraio 2025. Dopo aver notificato l’avviso alle parti e ascoltato la relazione del Consigliere Fabrizio D’Arcangelo, la Corte ha emesso la sua decisione tramite ordinanza.
Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se le ragioni del ricorrente fossero fondate o meno. La sua decisione si è fermata a un livello precedente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa statuizione comporta due importanti conseguenze automatiche per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il soggetto che ha presentato l’impugnazione deve farsi carico di tutti i costi legati a quella fase del giudizio.
2. Condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: Oltre alle spese, la legge prevede il versamento di una sanzione pecuniaria a un fondo statale destinato al miglioramento del sistema penitenziario. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è un provvedimento sintetico che si limita a enunciare la decisione finale (il cosiddetto ‘dispositivo’) senza esporre nel dettaglio le ragioni giuridiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in linea generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per svariati motivi, tra cui:
* Vizi di forma: Mancanza di elementi essenziali nell’atto, come la chiara esposizione dei motivi o la sottoscrizione di un difensore abilitato.
* Proposizione fuori termine: Il ricorso è stato depositato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
* Motivi non consentiti: L’impugnazione si basa su una rivalutazione dei fatti (non consentita in Cassazione, che è giudice di sola legittimità) anziché su presunte violazioni di legge.
* Manifesta infondatezza: I motivi addotti sono palesemente privi di qualsiasi pregio giuridico.
La decisione di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di impugnazioni avventate o dilatorie che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Conclusioni
La presente ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di Cassazione, deve avvenire nel rigoroso rispetto delle regole. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito delle proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti. Questa decisione serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente che valuti attentamente i presupposti e le effettive possibilità di successo di un’impugnazione prima di adire la Suprema Corte.
Cosa significa quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il caso nel merito perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma era di tremila euro.
La Corte ha spiegato perché il ricorso era inammissibile?
L’ordinanza riportata è un provvedimento che contiene solo la decisione finale (dispositivo). Le motivazioni specifiche non sono esplicitate nel testo fornito, ma la decisione si basa sulla mancanza dei presupposti di legge per l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18218 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18218 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PISTOIA il 19/06/1987
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce la
mancanza della motivazione in ordine alla misura degli aumenti di pena per la continuazione con
i
delitti di cui ai capi C) e D);
Rilevato che il motivo, oltre che aspecifico, è manifestamente infondato,
in quanto la Corte di appello, a pag. 7 della sentenza impugnata, ha rilevato, con motivazione congrua e logica (che, dunque, si sottrae al sindacato di
legittimità), che l’aumento di tre mesi di reclusione per ciascuno dei delitti satellite di lesioni personali e di danneggiamento aggravato disposto dal giudice
di primo grado è giustificato, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., dalla gravità delle condotte criminose accertate, dall’intensità del dolo dell’imputato e dai suoi
precedenti penali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.