Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29116 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29116 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 13836/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità
assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Salerno che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito
al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena
20-bis sostitutiva richiesta ex art.
c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso la pena pecuniaria
sostitutiva per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi
affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, dovendosi ritenere assorbite e non
decisive le ulteriori considerazioni sulla mancata tempestività della richiesta di pena sostitutiva;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il P GLYPH
nte