Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale rispettare precise regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e le sue pesanti conseguenze economiche per chi lo propone. Comprendere i motivi che portano a questa declaratoria è cruciale per evitare errori che possono chiudere definitivamente le porte della giustizia e comportare sanzioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Salerno in data 18 marzo 2025. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per far valere le proprie ragioni.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha esaminato il ricorso e, con una sintetica ordinanza, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non valuta se l’imputato avesse torto o ragione sui fatti contestati. La dichiarazione di inammissibilità è una barriera procedurale: significa che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Come diretta conseguenza di questa declaratoria, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o presentati senza il rispetto delle norme, che congestionano il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in via generale, un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause previste dal codice di procedura penale. Tra le più comuni troviamo:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso non indica in modo chiaro e preciso le violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata.
* Proposizione fuori termine: L’impugnazione è stata presentata oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
* Motivi non consentiti: Il ricorso si basa su una richiesta di rivalutazione dei fatti o delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
* Mancanza di interesse: Il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale a ottenere l’annullamento della sentenza.
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile evidenzia come l’accesso alla giustizia, specialmente in ultimo grado, sia subordinato al rigoroso rispetto di regole formali e sostanziali.
Le Conclusioni
Questo caso, pur nella sua brevità, è emblematico. Ci insegna che la presentazione di un ricorso in Cassazione è un’attività tecnica che richiede massima perizia. Un’impugnazione mal formulata non solo non produce alcun risultato utile per il cliente, ma espone quest’ultimo a conseguenze economiche significative. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende rappresenta una sanzione che mira a responsabilizzare le parti processuali, disincentivando impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate che gravano inutilmente sul lavoro della Suprema Corte.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non esamina il merito, cioè il contenuto, del ricorso perché questo manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Di fatto, l’appello viene respinto per una questione procedurale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito nel caso in esame, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata, non può effettuare una nuova valutazione delle prove o dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29116 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29116 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SALERNO il 01/04/1999
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 13836/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità
assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Salerno che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito
al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena
20-bis sostitutiva richiesta ex art.
c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso la pena pecuniaria
sostitutiva per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi
affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, dovendosi ritenere assorbite e non
decisive le ulteriori considerazioni sulla mancata tempestività della richiesta di pena sostitutiva;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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