Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29095 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29095 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 22/03/1999
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG.13478/25
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità in merito all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza
della critica alla motivazione della Corte di appello di Firenze, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la
minaccia e l’atto di ufficio inerente all’intervento operato dagli altri agenti su chiamata del collega “fuori servizio” presso il suo domicilio (vedi p. 3 della
sentenza impugnata);
ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili perché rivolti a sollecitare una ricostruzione alternativa sia con riferimento al dolo del
danneggiamento che alla idoneità delle minacce poste in essere brandendo una bottiglia di vetro;
ritenuto, quanto al trattamento sanzionatorio, che le valutazioni del giudice di merito risultano adeguatamente argomentate, mentre del tutto generiche sono le
censure articolate in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti comuni;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso l’11 luglio 2025
Il Con GLYPH liere estensore
GLYPH