Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29056 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29056 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il 20/05/1986
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
COGNOME NOME LuigiCOGNOME condannato per il reato di cui agli artt.
624 e 625 n. 7 cod. pen., alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusio
100,00 euro di multa, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione legge e vizio di motivazione, in relazione all’applicazione della recidiva;
Considerato che il motivo unico espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagli
disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scandi specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, in qua
la Corte d’appello ha evidenziato la mancata applicazione della contestata recid già nella sentenza di primo grado, siccome questa nulla afferma, neppur
implicitamente, in ordine alla contestata circostanza e neppure effettua al aumento sulla pena base;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nell determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.