Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28942 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28942 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILAZZO il 11/04/1961
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale
l’imputata era stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 230 L. Fall.;
Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine
alla valutazione del quadro probatorio operata dai giudici di merito, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici per indeterminatezza e
privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e (arversament’q della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente