Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28824 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28824 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 12/06/1997 COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 17/11/1966
avverso la sentenza del 27/03/2025 del GIUDICE COGNOME di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio defi
con il rito del patteggiamento, è stata applicata ai predetti la pena concordata le parti in relazione ai fatti di cui all’imputazione, riguardanti i reati di
artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 336 cod. pen.
A motivi di ricorso gli imputati lamentano violazione di legge e carenza di motivazione in ordine ad eventuali cause d’immediato proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen.
2-bis,
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma cod. proc. pen.,
introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il rico avverso la sentenza di patteggiannento risulta proponibile solo per motiv
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazio richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’ill
della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i qua proponibile l’impugnazione e che le censure sono comunque palesemente
contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l’art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotes
previste.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve esse adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. preve
espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, dichiarazione senza formalità.
Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025