Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28686 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28686 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA 1114/09/1987
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bolog che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di tentato furto aggravato
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si denunciano la violazione della leg penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio
manifestamente infondato e privo di specificità, in quanto la Corte distrettuale ha dato cont maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod
che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Se
2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,
COGNOME Rv. 271269 – 01), richiamando i precedenti specifici dell’imputato e l’intensità de dati questi dirimenti, in relazione ai quali non può dirsi costituire rituale censura la prospet
peraltro patentemente generica, di elementi passibili di favorevole valutazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex
616 cod. proc. pen. la art.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025.