Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28678 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28678 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a ODERZO il 01/09/1970 NOME nato a ASOLO il 04/01/1988
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avvis GLYPH Ile parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con separato atto, avv
599-bis cod. proc.
sentenza della Corte di appello di Venezia che, a seguito di concordato ex art.
in mitius pen., ha rideterminato
la pena e ne ha confermato la penale responsabilità per il rea cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen.;
ritenuto che entrambi i ricorsi – che propongono il medesimo ordine di censure – essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, per la
considerazione che, in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il può sostituire d’ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di espl
delle parti (cfr. Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 – 01);
616 cod. proc. pen. la ritenuto che all’inammissibilità consegue
ex art.
condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa
dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06
1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della C
ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese pr e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025.