Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un’Impugnazione Vana
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, una fase cruciale che richiede rigore e fondatezza. Tuttavia, non tutte le impugnazioni superano il vaglio preliminare della Corte. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, evidenziando non solo la fine del percorso processuale ma anche l’imposizione di sanzioni economiche significative. Questo caso serve da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti di un’impugnazione prima di adire la Suprema Corte.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente, cercando di ribaltare la decisione del giudice di secondo grado, ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione. Quest’ultima, tuttavia, non è entrata nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare sulla sussistenza dei requisiti necessari per l’esame del ricorso stesso.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione significa che i giudici hanno ritenuto l’atto di impugnazione privo delle condizioni formali o sostanziali richieste dalla legge per poter essere discusso. Le ragioni specifiche non sono esplicitate nel breve testo dell’ordinanza, ma solitamente un ricorso viene dichiarato inammissibile per motivi quali la tardività, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge, o la proposizione di censure che mirano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Le Conseguenze Economiche della Dichiarazione di Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze per il ricorrente. La Corte, infatti, non si è limitata a respingere l’impugnazione, ma ha condannato la parte proponente a sostenere costi aggiuntivi. Nello specifico, la condanna prevede due voci di spesa:
1. Pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi generali legati al procedimento giudiziario in Cassazione.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: il ricorrente è stato condannato a pagare tremila euro a questo specifico fondo statale.
Questa seconda condanna ha una chiara finalità sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le motivazioni
Sebbene l’ordinanza non dettaglia le motivazioni specifiche del caso, la logica sottesa a decisioni di questo tipo è consolidata nella procedura penale. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile risponde all’esigenza di tutelare l’efficienza del sistema giudiziario. La legge presume che, salvo casi eccezionali, la proposizione di un ricorso inammissibile sia riconducibile a una colpa del ricorrente, il quale ha attivato un procedimento giudiziario senza averne i presupposti. La sanzione, pertanto, funge da deterrente, incentivando le parti e i loro difensori a un’analisi più rigorosa e approfondita dei motivi di impugnazione, per evitare di intasare la Corte di Cassazione con questioni che non possono trovare accoglimento.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza analizzata ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in ultimo grado, deve essere esercitato con responsabilità. La dichiarazione di inammissibilità non solo preclude la possibilità di una revisione della sentenza impugnata, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente. Questo provvedimento serve come un importante promemoria per chiunque intenda intraprendere un percorso legale: ogni passo, in particolare un ricorso in Cassazione, deve essere supportato da solide e pertinenti argomentazioni giuridiche, per evitare che un tentativo di far valere le proprie ragioni si trasformi in un ulteriore onere economico e in una definitiva chiusura del caso.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti previsti dalla legge per essere esaminato nel merito dalla Corte di Cassazione. Il giudice non entra nel vivo della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare negativa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Il versamento alla Cassa delle ammende è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza avere concrete possibilità di accoglimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27975 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27975 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 10/01/1983
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa il 2 novembre 2023
dal Giudice dal locale Tribunale per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.
ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che i due motivi sollevati (Erronea applicazione dell’art. 73,
comma 4, d.P.R. 309/90, per essere la sostanza destinata ad uso personale;
erronea applicazione della legge in relazione al comma 5 del citato art. 73, di si lamenta il mancato riconoscimento) non sono consentiti in sede di legittimit
perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. app.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025
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