Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27969 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27969 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia resa il 26 settembre
2022 dal locale Tribunale per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ott
1990, n. 309.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Mancanza e contraddittorietà della
motivazione con riguardo alla mancata assoluzione per difetto di prova sulla detenzione dello stupefacente a fini di cessione a terzi) non è consentito in s
di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura g adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 2 se
app.). Nel caso di specie, va in particolare osservato che la motivazione appar logica e congrua laddove la Corte ha escluso la destinazione esclusivamente ad
uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta all’esito della perquisizio personale, dando conto della suddivisione in dosi, del quantitativo di hashi
rinvenuto (da cui era possibile ricavare 97 d.m.s.), delle circostanze di tempo luogo del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Prpidete