Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
L’esito di un processo non sempre si conclude con una sentenza che analizza il merito della questione. A volte, un’impugnazione può fermarsi prima, con una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo esito, lungi dall’essere una mera formalità, comporta conseguenze significative per chi ha proposto l’appello, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione.
Il caso in esame: un appello respinto in Cassazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania. L’individuo, tramite i suoi legali, ha adito la Suprema Corte di Cassazione cercando di ottenere la riforma della decisione di secondo grado. Tuttavia, l’iter processuale si è concluso in una fase preliminare.
La Corte, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato e aver dato avviso alle parti, ha proceduto a una valutazione sulla validità stessa del ricorso, senza entrare nel dettaglio delle questioni di fatto o di diritto sollevate.
La decisione della Corte: il ricorso inammissibile
L’organo supremo della giurisdizione italiana ha deciso di dichiarare il ricorso inammissibile. Questa formula tecnica indica che l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi, formali o sostanziali, per poter essere esaminata nel merito. In pratica, i motivi addotti a sostegno del ricorso sono stati ritenuti talmente deboli o infondati da non giustificare un’analisi più approfondita da parte della Corte.
La decisione è stata formalizzata attraverso un’ordinanza, un provvedimento più snello rispetto a una sentenza, tipicamente utilizzato per risolvere questioni procedurali.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione, seppur sintetiche nel provvedimento, sono chiare. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse ‘immune da censure’, un’espressione che sottolinea la correttezza della sentenza impugnata e, di riflesso, la manifesta infondatezza delle critiche mosse dal ricorrente. Quando i motivi di ricorso non riescono a individuare vizi logici o violazioni di legge evidenti nella decisione precedente, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. Questa procedura serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte di Cassazione venga gravata da impugnazioni pretestuose o prive di solido fondamento giuridico.
Le conclusioni
Le conseguenze pratiche per il ricorrente sono state immediate e onerose. Con la dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha condannato l’imputato a due pagamenti distinti: in primo luogo, il pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di Cassazione; in secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge proprio per i casi di ricorso inammissibile, con lo scopo di sanzionare l’abuso dello strumento processuale e di finanziare progetti per il miglioramento del sistema penitenziario. La decisione, quindi, non solo conferma la sentenza d’appello, ma aggiunge un ulteriore carico economico a chi ha tentato, senza successo, di contestarla.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che l’impugnazione non soddisfa i requisiti di forma o di sostanza richiesti dalla legge per essere esaminata nel merito. Di conseguenza, viene respinta in una fase preliminare senza che i giudici entrino nel vivo della questione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria stabilita in questo caso?
Nel caso specifico esaminato dall’ordinanza, la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente è stata fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18219 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18219 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 15/08/1982
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con il primo motivo di ricorso,
deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di offensività della condotta di resistenza a pubblico ufficiale;
Considerato che il motivo, oltre ad essere meramente reiterativo delle
censure proposte nell’atto di appello, non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata; questa, infatti, dà correttamente conto degli elementi di
fatto e di diritto posti a base della ritenuta responsabilità penale del ricorrente tanto sotto il profilo dell’elemento materiale (ivi inclusa l’offensività della
condotta) quanto sotto il profilo dell’elemento psicologico;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non prospetta elementi di segno positivo tali da disarticolare la motivazione della sentenza, che
correttamente appunta il diniego del beneficio sulla gravità della condotta e sui precedenti del ricorrente, risultando pertanto immune da censure sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere d ichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.