Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27965 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27965 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MARGHERITA DI SAVOIA il 19/01/1961
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia resa il
luglio 2021 dal Gup del Tribunale di Palmi per il reato di cui all’art. 73 d.P.
ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che i tre motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione
con riferimento all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90; con riferimento all’art.
comma 5, medesimo d.P.R.; con riferimento all’art.
62-bis cod. pen.) non sono
consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punt fatto (così il primo e il secondo motivo), nonché riproduttive di profili di cen
già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (
5-8 sent. app.); e che la determinazione del trattamento sanzionatorio naturalmente rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, sicché risu
incensurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente e illogica motivazione (pp. 7 e 8 sent. app.) e da adeguato esame delle deduzion
difensive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025
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Il Consigliere estensore