Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27962 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27962 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia resa il 23 ottobre 2018
dal Tribunale di Vibo Valentia per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.
ottobre 1990, n. 309, così riqualificato il fatto.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di
motivazione per incompatibilità della stessa con specifici atti del processo, nonc travisamento della prova) non è consentito in sede di legittimità, perché generic
meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 1 sent. app.), nonché volt
invocare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, priva dell’individuazion specifici travisamenti di emergenze processuali e dunque estranea al sindacato d
legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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