Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27958 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27958 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1986
avverso la sentenza del 16/01/2025 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi de artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Genova per il reato di cui all’art. 73
5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che il motivo sollevato (Erronea applicazione degli artt. 131-bis cod. pe
129 cod. proc. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90) è inammissibile, perché avvers sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc.
pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al cod di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/20
ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per moti attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr
e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pe misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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