Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27937 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27937 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 05/10/2001
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 3 luglio 2024 la Corte di
appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza del 6 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato COGNOME, avendolo riconosciuto
colpevole dei reati ascritti, alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed C 16.000
di multa riducendo la pena in complessivi anni 3 di reclusione ed C 14.000 di multa;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di
motivazione con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta affetto da eccessiva genericità in quanto con esso il ricorrente si è limitato a censurare acriticamente il
provvedimento impugnato omettendo di specificare in che modo si sarebbe sostanziato il vizio dedotto;
che il ricorso devt.perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore
COGNOMEil Presidente