Ricorso Inammissibile in Cassazione: Conseguenze e Costi
L’esito di un procedimento giudiziario non è sempre una decisione nel merito della questione. A volte, un’impugnazione si ferma prima, come nel caso di un ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze, non solo procedurali ma anche economiche, di un ricorso che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio la dinamica.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza emessa dal Giudice di Sorveglianza di Spoleto in data 31 gennaio 2024. Un individuo, ritenendosi leso da tale provvedimento, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione al fine di ottenerne l’annullamento. Il caso è stato quindi assegnato alla Settima Sezione Penale della Suprema Corte per la trattazione.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
Giunta all’udienza del 10 luglio 2025, la Corte di Cassazione, dopo aver sentito la relazione del Consigliere designato, ha emesso la sua decisione. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa pronuncia impedisce alla Corte di entrare nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente. In sostanza, il ricorso non è stato respinto perché infondato, ma perché privo dei requisiti formali o sostanziali che la legge richiede per poter essere esaminato. La conseguenza diretta è che l’ordinanza del Giudice di Sorveglianza è diventata definitiva.
Le Conseguenze Economiche della Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze per il proponente. Al contrario, la legge prevede specifiche sanzioni processuali. In questo caso, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di Cassazione.
2. Il versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Questa seconda sanzione ha una natura afflittiva e serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, dilatori o privi dei presupposti di legge, che congestionano il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
Sebbene l’estratto del provvedimento non entri nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile, possiamo dedurre che esso mancasse dei requisiti essenziali previsti dal codice di procedura penale. Un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile per svariati motivi, come la tardività della sua presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (es. violazione di legge o vizio di motivazione), o la proposizione di questioni di fatto che non possono essere valutate in sede di legittimità.
La motivazione della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria risiede proprio nella declaratoria di inammissibilità. È un meccanismo automatico previsto dal legislatore per sanzionare l’abuso dello strumento processuale e per ristorare, almeno in parte, le risorse statali impiegate per un giudizio che non avrebbe dovuto essere incardinato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia e il diritto di impugnazione devono essere esercitati nel rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in via equitativa dalla Corte, funge da deterrente, sottolineando l’importanza di un’attenta valutazione legale prima di adire la Suprema Corte, il cui compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e non riesaminare il merito dei fatti.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione sollevata perché il ricorso manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, il provvedimento impugnato diventa definitivo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione da pagare alla Cassa delle ammende in questo specifico caso?
Nel caso esaminato, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27566 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27566 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 04/10/1984
avverso l’ordinanza del 31/01/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Osservato che il ricorso è inammissibile in quanto non si rinvengono violazioni di legge nell decisione del Magistrato di sorveglianza che ha ritenuto che il reclamo fosse da qualificare come
reclamo generico ai sensi dell’art. 35 Ord. pen., attesa la mancanza di un diritto soggetti violato nella limitazione a quattro ore al giorno, anziché alle otto ore richieste dall’intere
dell’utilizzo del computer; in mancanza della prospettazione di un diritto soggettivo e de correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall’amministrazione penitenziar
censurata (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, COGNOME, Rv. 281998), il reclamo del detenuto al magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., attiva una procedu
che si esaurisce con la risposta del magistrato al reclamo, e il relativo provvedimento non impugnabile (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della
Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2025.