Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27559 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27559 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CHIAVARI il 06/04/1986
avverso l’ordinanza del 06/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Osservato che l’unico motivo di ricorso contiene una critica al provvedimento impugnato che non permette di individuare in esso profili di manifesta illogicità della motivazione, atteso ch
risolve nella prospettazione della non opportunità del provvedimento, che, però, non è motivo di ricorso per cassazione, e che l’unica censura al percorso logico della motivazione, ovvero
quella sulla impossibilità di valutare una archiviazione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen stregua di un precedente penale, è affetta dal vizio di specificità dei motivi (Sez. 2, Sentenza
17281 del 08/01/2019, Delle RAGIONE_SOCIALE, Rv. 276916, nonché, in motivazione,
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), perché non prende posizione sulla motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha evidenziato che, pur essendo stato
archiviato il procedimento penale, il tentato furto che lo ha originato deve comunque essere valutato quale fatto storico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2025.