Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26933 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 26933 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Cagliari il 19/02/1986, avverso la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari il 30/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il ricorso in esame, con il quale si impugna la decisione del giudice per le indagini preliminari, che applica la pena su richiesta delle parti, è stato presentato presso l’Uffic
matricola della Casa Circondariale di Cagliari e proposto personalmente dall’interessato, colà detenuto per altra ragione. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono
successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso
per cassazione, prevedendosi che esso deve essere – in ogni caso – sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt.
comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez. u., n. 8914 del 21/12/2017, dep.
23/2/2028, ric. COGNOME, Rv. 272010).
1.1. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 61
comma 1, con procedura de plano,
secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell’art. 610
cod. proc. pen., sia sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato che sotto il profilo oggettivo, giacché proposto avverso provvedimento non ricorribile per i
motivi dedotti (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.). Prevale tuttavia la causa soggettiva di inammissibilità, in quanto il ricorso proposto da soggetto non legittimato (art. 591 comma 1, lett. a, cod. proc. pen.) neppure può essere esaminato nel suo contenuto (parimenti inammissibile).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.