Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26535 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26535 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il 26/03/1984
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la
violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorre per il reato di truffa, è riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliat
disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e per non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base de
sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata);
ritenuto altresì che il ricorso si limita a contestare la valenza della ricognizio
fotografica senza argomentare in riferimento agli ulteriori argomenti di prov evidenziati (l’autovettura a bordo della quale si trovava il truffatore è risult
proprietà della moglie del ricorrente);
che è
manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce l’illegittimità del mancato riconoscimento della attenuante della lie
entità del fatto. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale ha off un’adeguata motivazione rilevando che la condotta contestata aveva prodotto un danno economico non irrilevante, alla luce di consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.