Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18320 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18320 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 10/07/1961
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 29617/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 58
pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenz scriminante di cui agli artt. 59- 393 bis cod. pen., alla contestata aggravante, all’aumen
pena inflitto per continuazione e, più in generale, alla dosimetria della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volte a sollecitare una diversa
valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’a obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si
confrontano, tenuto conto anche della entità minima di pena inflitta per continuazione (pagg.
e ss. sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.