Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Condanna alle Spese
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, è fondamentale che questa rispetti precisi requisiti di legge. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa eventualità, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese, ma anche a una sanzione pecuniaria.
Il Caso in Esame
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’individuo, nato nel 1989, contestava la decisione del giudice di secondo grado, datata 29 ottobre 2024. La Suprema Corte, riunitasi in udienza il 3 giugno 2025, ha analizzato l’atto di impugnazione per valutarne preliminarmente l’ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
L’esito dell’analisi è stato netto. Con un’ordinanza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate dall’appellante, ma si sono fermati a una valutazione preliminare, riscontrando la mancanza dei presupposti necessari per procedere all’esame della causa.
Di conseguenza, la Corte ha emesso due condanne a carico del ricorrente:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di legittimità.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il testo dell’ordinanza è molto sintetico e non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in casi come questo, la decisione si fonda tipicamente sulla constatazione che il ricorso difetta dei requisiti previsti dal codice di procedura penale. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile, ad esempio, perché i motivi presentati sono generici, manifestamente infondati, non consentiti dalla legge (come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità), oppure per vizi formali come la tardività della presentazione.
La condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una punizione per aver perso la causa nel merito, ma una sanzione processuale che consegue direttamente alla proposizione di un’impugnazione che non avrebbe dovuto essere presentata, in quanto priva dei requisiti minimi di legge. Questa misura ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati che appesantiscono il lavoro della Suprema Corte.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’accesso alla giustizia, pur essendo un diritto, deve essere esercitato con responsabilità. La presentazione di un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede un’attenta valutazione legale sulla sussistenza dei motivi ammessi dalla legge. Un’impugnazione superficiale o infondata non solo non porta al risultato sperato, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti. La condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende sottolinea la gravità di un utilizzo non corretto dello strumento processuale, che impegna inutilmente le risorse della giustizia. Pertanto, prima di intraprendere la via del ricorso per cassazione, è indispensabile una scrupolosa analisi da parte di un legale esperto per evitare di incorrere in una declaratoria di ricorso inammissibile.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito, cioè il contenuto delle ragioni dell’appellante, perché il ricorso mancava dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere giudicato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese del processo sia una sanzione pecuniaria di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato anche a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa condanna è una sanzione processuale prevista dalla legge nei casi di inammissibilità del ricorso. Ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie che gravano sul sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26527 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26527 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 04/09/1989
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che contesta la correttezza della
motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato cui all’art. 642 cod. pen. chiedendo la rivalutazione integrale della cap
dimostrativa delle prove poste a fondamento della conferma di responsabilità
non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazion sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiu
nei precedenti gradi di merito;
che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito
esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7
della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.