Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26527 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26527 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che contesta la correttezza della
motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato cui all’art. 642 cod. pen. chiedendo la rivalutazione integrale della cap
dimostrativa delle prove poste a fondamento della conferma di responsabilità
non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazion sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiu
nei precedenti gradi di merito;
che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito
esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7
della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.