Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26516 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26516 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SCANDIANO il 16/10/1979
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
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Letto il ricorso di COGNOME,
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ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della
motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato cui all’art. 640 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base
diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei f un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di pro
non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a que
compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica del pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’appara
argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato
ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7 e 8 della senten impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini del dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.