Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26308 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26308 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 23/09/1977
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 119)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non
consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazio del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi all
esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di
inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
I giudici di merito hanno plausibilmente ravvisato il reato di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore da parte del prevenuto, sulla scorta di quanto direttamente
osservato dagli operanti, i quali notavano l’imputato mentre, con gesti inequivocabili, indicava ai conducenti di veicoli lo stallo di sosta da occupare, avvicinandosi immediatamente
dopo, con la mano tesa, per chiedere denaro.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025
re estensore GLYPH