Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
L’esito di un procedimento giudiziario non si conclude sempre con una sentenza che accoglie o respinge le ragioni delle parti. A volte, un’impugnazione può terminare con una declaratoria di inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illustra chiaramente le conseguenze di un ricorso inammissibile, evidenziando come, oltre alla delusione per la mancata revisione del caso, possano scattare sanzioni economiche significative a carico di chi ha proposto l’appello. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i rischi connessi a un’impugnazione infondata.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato con una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di un tribunale italiano, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento o la riforma della decisione di primo grado. Il ricorso è stato quindi esaminato dalla Suprema Corte per valutarne, prima di tutto, i requisiti di ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, Settima Sezione Penale, ha esaminato il caso e, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si è limitata a questo: la Corte ha anche condannato il ricorrente a sostenere due tipi di oneri economici:
1. Il pagamento delle spese processuali relative al giudizio di legittimità.
2. Il versamento di una somma pari a quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa seconda condanna, di natura sanzionatoria, rappresenta l’aspetto più rilevante della decisione.
Le Motivazioni della Condanna Pecuniaria
La Corte ha giustificato l’imposizione della sanzione pecuniaria sulla base dell'”elevato coefficiente di colpa” che ha caratterizzato la proposizione del ricorso. In altre parole, i giudici hanno ritenuto che l’appello fosse stato presentato con una negligenza grave o una palese mancanza dei presupposti richiesti dalla legge. Quando un ricorso è viziato in modo così evidente, la legge prevede che il ricorrente non solo paghi i costi del procedimento che ha inutilmente attivato, ma subisca anche una sanzione. Questa misura ha una duplice funzione: da un lato, punire l’abuso dello strumento processuale; dall’altro, dissuadere la presentazione di ricorsi temerari o puramente dilatori che congestionano il sistema giudiziario. La quantificazione della somma, in questo caso quattromila euro, è discrezionale e viene commisurata dalla Corte alla gravità della colpa riscontrata.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia e il diritto di impugnare una sentenza devono essere esercitati con responsabilità. La presentazione di un ricorso inammissibile non è un’azione priva di conseguenze. Al contrario, espone il ricorrente a sanzioni economiche anche pesanti, che si aggiungono alle spese legali. Per chi intende contestare una decisione giudiziaria, è quindi cruciale affidarsi a una consulenza legale esperta, in grado di valutare attentamente le reali possibilità di successo e i requisiti formali dell’impugnazione, al fine di evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un significativo esborso economico.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, il ricorrente non solo vede respinta la sua impugnazione senza un esame nel merito, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una multa oltre alle spese?
La condanna al pagamento di quattromila euro alla Cassa delle ammende è stata motivata dall'”elevato coefficiente di colpa” riscontrato nella proposizione del ricorso. Ciò significa che la Corte ha ritenuto l’impugnazione gravemente negligente o palesemente infondata.
L’importo della sanzione per un ricorso inammissibile è sempre lo stesso?
No. L’importo della sanzione pecuniaria è stabilito discrezionalmente dal giudice, che lo commisura in base alla gravità della colpa che ha portato all’inammissibilità del ricorso. In questo caso è stato fissato in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26289 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26289 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOUREDDINE nato il 03/02/2001
avverso la sentenza del 18/03/2025 del GIP TRIBUNALE di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 49)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissib
indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consent vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti
specifici attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giu
fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunci
«senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorren pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore de cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia st nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025