Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26212 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26212 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 23/09/1999
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli confermato l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME pronunciata d
locale Tribunale in data 14 giugno 2023 per il reato di cui all’art. 73, d ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell’imputato che, c unico motivo, ha dedotto violazione di legge e mancanza della motivazione, con
riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex
art.
62-bis cod. pen. nonché ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Giova, invero, ricordare c essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità
giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come caso di specie (pp. 3, 4 e 5 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia as
motivazione manifestamente illogica.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore