Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26212 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26212 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli confermato l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME pronunciata d
locale Tribunale in data 14 giugno 2023 per il reato di cui all’art. 73, d ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell’imputato che, c unico motivo, ha dedotto violazione di legge e mancanza della motivazione, con
riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex
art.
62-bis cod. pen. nonché ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Giova, invero, ricordare c essendo il trattamento sanzioNOMErio naturalmente rimesso alla discrezionalità
giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come caso di specie (pp. 3, 4 e 5 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia as
motivazione manifestamente illogica.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore