Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26068 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26068 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il 28/04/1966
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI
-0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Rom parzialmente riformato (in termini di trattamento sanzionatorio) la sentenza di
grado emessa dal Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità
NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. p
– che l’unico motivo d’impugnazione, a mezzo del quale si deduce violazione legge e connesso vizio di motivazione quanto all’applicazione della disciplin
recidiva, è indeducibile in quanto meramente reiterativo del parallelo motivo d’a puntualmente disatteso dalla Corte di merito, che ha dato conto di aver già val
sub iudice, rapporto esistente tra i plurimi precedenti penali specifici rilevati e il reato
ritenendo, così, implicitamente, quest’ultimo, anche alla luce del significativo nu precedenti emersi, espressione di una maggiore capacità e di una più in
pericolosità del ricorrente acquisita proprio attraverso il percorso criminale c
(cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi parametrare il relativo motivazionale all’intensità e alla natura dei precedenti esistenti a carico dell’
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib all’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente