Ricorso Inammissibile: Analisi di una Recente Ordinanza della Cassazione
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione viene giudicata tale, non solo non viene esaminata nel merito, ma comporta anche significative sanzioni economiche per chi l’ha proposta. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario, scoraggiando appelli pretestuosi o tecnicamente infondati.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 11 dicembre 2024. L’imputato, tramite il proprio difensore, ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. La Corte, dopo aver ricevuto gli atti e udito la relazione del Consigliere designato, ha proceduto alla valutazione preliminare dell’ammissibilità del ricorso stesso.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
Con l’ordinanza del 6 giugno 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione impedisce alla Corte di entrare nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente, fermando il giudizio a una fase preliminare. La declaratoria di inammissibilità non si pronuncia sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato rispetto ai fatti contestati nel merito, ma si limita a constatare la presenza di un vizio che inficia l’atto di impugnazione stesso. Tali vizi possono essere di natura formale (ad esempio, il mancato rispetto dei termini) o sostanziale (come la manifesta infondatezza dei motivi).
Le Motivazioni: Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La motivazione della Corte, sebbene sintetica, è netta nell’applicare le conseguenze di legge previste per un ricorso inammissibile. La pronuncia non si limita a respingere l’impugnazione, ma condanna esplicitamente il ricorrente a due diverse sanzioni economiche.
In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle ‘spese processuali’. Si tratta dei costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, che vengono posti a carico della parte la cui iniziativa si è rivelata infruttuosa.
In secondo luogo, e in aggiunta alle spese, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di tremila euro in favore della ‘Cassa delle ammende’. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente, mirando a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte. L’importo viene determinato in via equitativa dal collegio giudicante.
Conclusioni: Cosa Imparare da Questa Ordinanza
L’ordinanza in commento ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. La presentazione di un ricorso inammissibile non è un’azione priva di conseguenze. Al contrario, essa comporta l’addebito delle spese del procedimento e l’applicazione di una sanzione pecuniaria che può essere anche significativa. Per i cittadini e i professionisti legali, questa decisione serve come monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti di ammissibilità di un’impugnazione prima di adire la Corte di Cassazione, al fine di evitare esiti pregiudizievoli non solo dal punto di vista processuale ma anche economico.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso presenta vizi formali o sostanziali tali da impedire al giudice di esaminarne il merito, ovvero le ragioni di fondo della contestazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, determinata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria inflitta in questo caso?
In questo specifico caso, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25690 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25690 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
- Con ricorso affidato al difensore di fiducia, NOME impugna la sentenza ex
art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Busto Arsizio che gli ha applicato la pena ritenuta d giustizia in ordine al delitto di cui all’art. 337 cod. pen.
-
La difesa deduce vizi di motivazione della decisione impugnata;
-
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano
perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito
dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giurid
del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità della della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del
11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014).
- All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2025