Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25690 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25690 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI 06UCE9Y) nato il 06/08/1998
avverso la sentenza del 11/12/2024 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE ARSIZIO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, COGNOME COGNOME impugna la sentenza ex
art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Busto Arsizio che gli ha applicato la pena ritenuta d giustizia in ordine al delitto di cui all’art. 337 cod. pen.
2. La difesa deduce vizi di motivazione della decisione impugnata;
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano
perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito
dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giurid
del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità della della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del
11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2025