Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25682 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25682 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 17/12/1999
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo
/con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al delitto di cui all’art. 336 cod. pen. è generico in quanto privo di effettiva censura; che, infatti, il r
inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precis prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 1685
02/03/2010, COGNOME, Rv. 246980);
rilevato che il secondo motivo, con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto
eccessivo, risulta riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello
/che ha messo in evidenza le modalità della condotta violenta e l’assenza di elementi che deponessero
per una sua attenuazione anche attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
rilevato che il terzo ed il quarto motivo costituiscono doglianze non sottoposte all’attenzione
della Corte di appello tenuto conto che, quanto e l kssibilità di richiedere l’ulteriore riduzione di
un terzo in ipotesi di rinuncia all’impugnazione, la relativa norma era già in vigore al moment della proposta impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2025.