Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche della Decisione della Cassazione
L’esito di un processo non si conclude sempre con una valutazione nel merito delle ragioni delle parti. A volte, l’atto di impugnazione stesso può essere viziato, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa introduzione analizza un’ordinanza della Corte di Cassazione che illustra chiaramente le conseguenze negative, non solo procedurali ma anche economiche, di un’iniziativa giudiziaria che non rispetta i presupposti di legge.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Perugia in data 11 giugno 2024. Il ricorrente, nato nel 1986, ha cercato di ottenere una revisione della decisione di secondo grado. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile, che ha impedito ai giudici di entrare nel vivo delle sue argomentazioni.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Inammissibilità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, riunitasi in udienza il 6 maggio 2025, ha esaminato il ricorso. Dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere e dato avviso alle parti, la Corte ha emesso un’ordinanza dal contenuto netto e perentorio: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Come esplicitato nel dispositivo del provvedimento (P.Q.M. – Per Questi Motivi), essa comporta conseguenze economiche significative per chi ha proposto l’appello. Nello specifico, la Corte ha condannato il ricorrente a due tipi di pagamento:
1. Pagamento delle spese processuali: Si tratta dei costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento giudiziario.
2. Pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: La Corte ha inflitto una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questa somma non è un risarcimento, ma una sanzione volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non dettagli esplicitamente i motivi specifici dell’inammissibilità (ad esempio, presentazione fuori termine, motivi non consentiti dalla legge, ecc.), la decisione si fonda sul principio generale che l’accesso alla giustizia, specialmente al livello più alto come la Cassazione, è subordinato al rigoroso rispetto delle regole procedurali. Quando queste regole non vengono seguite, il ricorso non può essere esaminato nel merito. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria rappresenta la conseguenza diretta prevista dalla legge per chi attiva un procedimento giudiziario senza averne i presupposti, agendo come deterrente e sanzione per l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: non basta avere una ragione da far valere, è necessario farlo nel modo corretto. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma si traduce in un costo economico tangibile. Per i cittadini e i loro difensori, questo caso funge da monito sull’importanza di una valutazione attenta e scrupolosa dei requisiti di ammissibilità di un ricorso prima di presentarlo, per evitare di incorrere in sanzioni che si aggiungono all’esito negativo del giudizio.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La Corte non esamina il merito delle questioni sollevate e l’impugnazione viene respinta. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene solitamente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Oltre alle spese processuali, possono esserci altre sanzioni economiche?
Sì. In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente anche al pagamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, un fondo statale. L’importo, come in questo caso fissato in tremila euro, ha una funzione sanzionatoria.
La dichiarazione di inammissibilità valuta se il ricorrente ha ragione o torto?
No, la dichiarazione di inammissibilità si basa esclusivamente su aspetti procedurali e formali. La Corte non si esprime sul merito della vicenda, ma si limita a constatare che il ricorso non possiede i requisiti previsti dalla legge per poter essere esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25483 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25483 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 04/03/1986
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che i tre motivi di ricorso (il primo sulla affermazione di
responsabilità, gli ulteriori sul trattamento sanzionatorio) sono indeducibili poiché
riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, generici se non apparenti (si
veda, in particolare, pag. 4 sull’identificazione dell’imputato nell’immediatezza da parte della persona offesa, dopo una serata passata assieme; pg. 7 sulla pluralità
e gravità dei precedenti specifici, a conferma del giudizio di recidiva; pg. 8 sulle ragioni per l’esclusione dell’attenuante di particolare tenuità del danno);
osservato che la Corte di appello abbia fornito adeguata motivazione su ogni
motivo di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il aonsi liere Estensore