Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25346 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25346 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 15/06/1983 COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 07/05/1992 COGNOMECUI CODICE_FISCALE) nato il 15/05/1981 COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 07/05/1989
avverso la sentenza del 06/12/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di IMPERIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente
ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto daWart.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all’art.610, comma
5bis, cod.proc.pen..
Difatti, l’unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica – e al conseguente difetto di motivazione – delle condizioni
per una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art.131-bis cod.proc.pen..
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza
applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che
l’art. 448, comma
2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
(onsigliere estensore
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