Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25319 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25319 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a VAIRANO PATENORA il 06/03/1955 NOME nato a FROSINONE il 22/02/1984
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale sono state condannate per ipotesi
reato inquadrate nell’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Il primo motivo di ricorso, attinente alla concreta dosimetria della pena, inammissibile atteso che le ricorrenti non si confrontano con il percor
motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appar corretto nell’esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di meri
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nel discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissa
pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., si
è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuov valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008
COGNOME, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e no tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti a
del suddetto potere discrezionale, giungendo peraltro a una determinazione delle sanzione – tenendo conto degli aumenti apportati per la continuazione comunque inferiore alle media edittale.
Il motivo inerente alla mancata applicazione delle pene sostitutive è pur inammissibile, avendo la Corte territoriale – anche traendo spunto dall’accerta recidiva – con motivazione congrua e non tangibile in questa sede, ritenuto d formulare una prognosi negativa in ordine al rispetto delle prescrizioni proprie de sanzioni stesse, in relazione all’art.58 della I. 24 novembre 1981, n.689.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuna a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa dell ammende.
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