Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25317 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25317 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIVORNO il 29/05/1974
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dagli artt. 73
del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, con contestuale assoluzione dall’ipote associativa prevista dall’art,74, T.U. stup..
Il primo motivo di ricorso – attinente alla valutazione della chiamata correità effettuata dal coimputato COGNOME – è manifestamente infondato e
comunque meramente riproduttivo di censure già proposte di fronte al giudice di appello e da questi valutate con congrua e logica motivazione; nella quale la Cort
territoriale ha ritenuto sussistente tanto il profilo di logicità intrinse dichiarazioni accusatorie quanto la sussistenza di idonei riscontri individualizza
anche alla luce di quanto desumibile dalle operazioni di intercettazione.
Analoga considerazione va spiegata in relazione al motivo attinente alla dosimetria della pena, con specifico riferimento all’applicazione dell’aggravante
cui all’art.80, T.U. stup., giustificato dalla Corte territoriale in re all’elevatissima quantità di stupefacente trattato, in relazione alla quale il m
di ricorso si risolve in una generica contestazione in ordine al difetto condizioni soggettive per l’applicazione medesima.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore