Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25314 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25314 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 15/04/2000
avverso la sentenza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di CREMONA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444
cod.proc.pen., in relazione al reato previsto daWart.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre
1990, n.309.
Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazion
5bis, all’art.610, comma
cod.proc.pen..
Difatti, l’unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ord alla mancata verifica – e al conseguente difetto di motivazione – delle condizio
per una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen..
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza
applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la manc verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso
2bis, l’art. 448, comma
cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legg esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierr Rv. 278337; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del g ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
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Il GLYPH sigliere estensore
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