Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna alle Spese
Nel complesso mondo della giustizia, non tutte le impugnazioni arrivano a una discussione nel merito. Un esempio emblematico è quello che emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile, ponendo fine al percorso giudiziario di un imputato e condannandolo a significative conseguenze economiche. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti formali di un ricorso e le implicazioni di una sua errata presentazione.
Il Contesto del Caso: Dal Ricorso alla Decisione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna nell’ottobre del 2024. L’imputato, sperando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, si è rivolto alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, l’esito non è stato quello auspicato. I giudici di legittimità, dopo aver dato avviso alle parti e ascoltato la relazione del Consigliere designato, hanno emesso un’ordinanza che ha chiuso la questione sul nascere.
L’Ordinanza della Corte e le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La decisione della Settima Sezione Penale è stata netta e concisa. Il provvedimento ha stabilito che il ricorso proposto doveva essere dichiarato inammissibile.
La Dichiarazione di Inammissibilità
Quando la Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, significa che l’atto di impugnazione presenta dei vizi talmente gravi (di forma, di sostanza o relativi ai motivi addotti) da impedirne persino l’esame nel merito. La Corte, in questi casi, non valuta se il ricorrente abbia ragione o torto sui fatti contestati, ma si ferma a un controllo preliminare che ha dato esito negativo. Le ragioni specifiche non sono dettagliate nel breve testo dell’ordinanza, ma la conclusione è inequivocabile.
Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La declaratoria di inammissibilità non è priva di effetti, anzi. L’ordinanza ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Le spese processuali: si tratta dei costi che lo Stato ha sostenuto per la gestione del procedimento in Cassazione.
2. Una somma di tremila euro: questo importo è destinato alla “cassa delle ammende”, un fondo statale utilizzato per finanziare progetti di recupero dei condannati e per migliorare le strutture penitenziarie.
Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o presentati senza il rispetto delle rigide regole procedurali, che congestionano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza sia estremamente sintetica e non espliciti nel dettaglio i motivi che hanno portato alla decisione, si può dedurre che la Corte abbia riscontrato vizi procedurali o di merito che non consentivano un esame approfondito. La dichiarazione di inammissibilità è una sanzione processuale che scatta quando il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, ad esempio per carenza dei motivi specifici richiesti dalla legge, per tardività o per altre violazioni procedurali. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria rappresenta la conseguenza diretta prevista dal codice di procedura penale per chi impegna il sistema giudiziario con un’impugnazione che non può essere accolta.
Conclusioni
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia, specialmente ai gradi più alti come la Corte di Cassazione, è subordinato al rigoroso rispetto di norme e procedure. Un ricorso inammissibile non solo priva il ricorrente della possibilità di vedere esaminata la propria posizione nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti. Ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti competenti in grado di valutare la fondatezza e la corretta formulazione di un’impugnazione, per evitare che un tentativo di far valere i propri diritti si trasformi in un’ulteriore condanna, questa volta di natura economica e processuale.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché l’atto di impugnazione presenta vizi formali o sostanziali che ne impediscono l’esame, come la mancanza dei requisiti previsti dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha analizzato i fatti del caso in questa ordinanza?
No, la dichiarazione di inammissibilità è una decisione di carattere processuale. La Corte si è fermata a una valutazione preliminare dell’atto, senza esaminare la fondatezza delle ragioni esposte dal ricorrente contro la sentenza della Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25297 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25297 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BOLOGNA il 02/10/1986
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Bologna ha
riformato sole quanto al trattamento sanzionatorio, la pronuncia del locale
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Tribunale di Veron. che aveva dichiarato COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.
2. L’imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello, per manifesta illogicità e contraddittorietà de
motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, evocando in maniera promiscua e priva di coerente enunciato
1 vizi di violazione di legge processuale e sostanziale, nella sostanza richiede una palese rivalutazione delle
risultanze istruttorie richiamate in modo congruo e del tutto logico a pagina della sentenza impugnata.
4.11 ricorso in definitiva deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 giugno 2025
La Consigli a est.
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La Presidente