Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, è fondamentale che questa rispetti precisi requisiti formali e sostanziali. In caso contrario, il rischio è che venga dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica processuale.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro il Decreto del GUP
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso un decreto emesso dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Roma. L’imputato, non condividendo la decisione del giudice di primo grado, ha deciso di rivolgersi direttamente alla Corte di Cassazione, l’organo supremo della giustizia italiana, per far valere le proprie ragioni.
La controversia è stata assegnata alla Settima Sezione Penale della Corte, che ha esaminato la validità dell’atto di impugnazione.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile e le Sanzioni
Dopo aver analizzato gli atti, la Corte di Cassazione ha raggiunto una conclusione netta e rapida. Con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione è stata presa con una procedura speciale, definita de plano, che viene utilizzata quando l’esito del ricorso appare palesemente scontato, senza la necessità di una pubblica udienza. La conseguenza di tale declaratoria non è stata solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del ricorrente.
Nello specifico, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, pur non entrando nel dettaglio delle ragioni specifiche nel testo dell’ordinanza, fonda la sua decisione sulla manifesta inammissibilità del ricorso. La procedura de plano è un forte indicatore che i motivi dell’appello erano privi dei requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminati nel merito. Un ricorso può essere inammissibile per varie ragioni, come la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge per il ricorso in Cassazione (ad esempio, violazione di legge o vizi di motivazione), o la proposizione da parte di un soggetto non legittimato. In questo caso, la Corte ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per procedere oltre un esame preliminare, portando a una rapida definizione del giudizio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di legittimità della Cassazione, è subordinato al rispetto di regole procedurali rigorose. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato di una riforma della decisione impugnata, ma espone il proponente a conseguenze economiche rilevanti. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende serve come deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, garantendo che le risorse della giustizia siano concentrate su casi meritevoli di approfondimento. Per i cittadini e i loro difensori, ciò sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e strategica prima di intraprendere la via del ricorso in Cassazione.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso analizzato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la decisione è stata presa ‘de plano’?
Significa che la Corte ha deciso con una procedura semplificata e rapida, senza la necessità di una formale udienza, poiché l’inammissibilità del ricorso era evidente sin da un primo esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25238 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25238 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a MONTE COGNOME il 14/12/1956
avverso il decreto del 27/01/2025 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG 7697/25 – COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e il provvedimento;
Esaminati i motivi di ricorso;
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso
provvedimento non impugnabile; invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità, «in caso di eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla
difesa dinanzi al giudice dell’udienza preliminare, non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso da quest’ultimo senza motivare in ordine al
rigetto di tale eccezione, posto che il provvedimento non è reso in difetto di potere, né determina una stasi del procedimento, sicché è inammissibile il
ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti, potendolosi impugnare eventualmente in via differita, in uno alla sentenza, ai sensi dell’art. 586 cod.
proc. pen..»
(ex multis, Sez.
2, Ordinanza n. 25278 del 23/02/2023,
Rv. 284863).
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025
Il Cosiiere estensore
Il Presidente