Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25217 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25217 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotta’ dal ricorrente sono generici perché ripropongono le stesse questioni di fatto già adeguatamente valutate nel giudizio di merito sia
con riferimento all’asserita resistenza passiva e sia con riferimento alla presenza di altre persone;
ritenuto che il motivo è anche manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al
pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere
la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa
parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv.
266546);
ritenuto che
a
le deduzioni sviluppate nell’ultimo motivo di ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono affette da genericità perché,-
la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato anche su tale punto;
rilevato che nulla è dovuto in relazione alla memoria difensiva ed allegata nota spese depositata dalla parte civile costituita, COGNOME, tenuto conto della superfluità e genericità dei rilievi dedotti, del tutto ininfluenti nel merito del decisione (vedi Sez. U, Ordinanza n.5466 del 28/01/2004; Rv. 226716 Sez. 6, n.9430 del 20/02/2019, Rv. 275882);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025
Il Cons gliere estensore
Il Presidente