Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche della Condanna
Quando si decide di impugnare una sentenza, è fondamentale che l’atto sia redatto nel rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quali sono le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, analizzando un caso in cui il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese, ma anche a una significativa sanzione pecuniaria.
Il Contesto Processuale
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato ha deciso di portare il caso davanti alla Suprema Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio, per cercare di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole. Nel procedimento si era costituita anche una parte civile, la persona danneggiata dal reato, per far valere le proprie pretese risarcitorie.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, ma si sono fermati a una valutazione preliminare, riscontrando la mancanza dei presupposti necessari per poter procedere a un esame approfondito. La conseguenza principale di questa declaratoria, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è duplice:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a farsi carico di tutti i costi del procedimento.
2. Condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende: I giudici hanno stabilito una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro, ritenuta equa in relazione alle questioni trattate.
Un aspetto interessante della decisione riguarda la posizione della parte civile. Quest’ultima aveva depositato una memoria difensiva con nota spese, chiedendo il rimborso dei costi legali sostenuti. Tuttavia, la Corte ha respinto la richiesta, motivando che gli scritti difensivi erano caratterizzati da “superfluità e genericità” e i rilievi proposti erano “del tutto ininfluenti nel merito della decisione”.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: chi attiva inutilmente la macchina della giustizia deve sopportarne i costi. La declaratoria di inammissibilità del ricorso scatta quando l’atto di impugnazione presenta vizi che ne impediscono l’esame. In questi casi, la legge prevede una sanzione per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o presentati senza il rispetto delle regole procedurali.
La condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende non è automatica nell’importo, ma viene determinata dal giudice in base a criteri di equità, tenendo conto della natura delle questioni dedotte. In questo caso, la cifra di 3.000 euro è stata ritenuta congrua.
Per quanto riguarda il rigetto della richiesta della parte civile, la Corte ha applicato un principio di causalità e utilità. Se l’intervento della parte civile nel giudizio di Cassazione non apporta alcun contributo utile alla decisione, ma si limita a osservazioni generiche, non sussiste il diritto al rimborso delle spese legali. Questo serve a evitare che la parte civile aggravi la posizione del ricorrente con attività difensive superflue.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un messaggio chiaro: l’accesso alla giustizia, specialmente in ultimo grado, è un diritto che deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non è un esito neutro, ma comporta conseguenze economiche dirette e significative per chi lo propone. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti competenti che possano valutare attentamente le possibilità di successo di un’impugnazione, evitando di intraprendere iniziative legali avventate che possono tradursi in ulteriori condanne pecuniarie, oltre a quella principale.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
A quanto ammonta la somma da versare alla cassa delle ammende in questo caso?
La Corte di Cassazione ha determinato la somma in via equitativa in euro 3.000,00, tenendo conto delle questioni sollevate nel ricorso.
La parte civile ha sempre diritto al rimborso delle spese legali se il ricorso dell’imputato è inammissibile?
No. In questa ordinanza, la Corte ha negato il rimborso perché ha ritenuto la memoria difensiva della parte civile superflua, generica e del tutto ininfluente ai fini della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25217 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25217 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 07/09/1982
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotta’ dal ricorrente sono generici perché ripropongono le stesse questioni di fatto già adeguatamente valutate nel giudizio di merito sia
con riferimento all’asserita resistenza passiva e sia con riferimento alla presenza di altre persone;
ritenuto che il motivo è anche manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al
pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere
la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa
parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv.
266546);
ritenuto che
a
le deduzioni sviluppate nell’ultimo motivo di ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono affette da genericità perché,-
la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato anche su tale punto;
rilevato che nulla è dovuto in relazione alla memoria difensiva ed allegata nota spese depositata dalla parte civile costituita, COGNOME Rosa, tenuto conto della superfluità e genericità dei rilievi dedotti, del tutto ininfluenti nel merito del decisione (vedi Sez. U, Ordinanza n.5466 del 28/01/2004; Rv. 226716 Sez. 6, n.9430 del 20/02/2019, Rv. 275882);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025
Il Cons gliere estensore
Il Presidente