Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25092 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25092 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 13/01/1980
avverso l’ordinanza del 08/01/2025 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la sua istanza, intesa a ottenere l’applicazione dell’istituto della continuazione su reati separatamente giudicati in
sede di cognizione poiché il difensore istante era primo di nomina specificamente riferita alla fase esecutiva e denuncia l’errata valutazione della documentazione
in atti e della procura speciale regolarmente depositata per la fase esecutiva;
ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché – come correttamente osservato dal Giudice dell’esecuzione – la nomina del difensore di fiducia
effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per quello di esecuzione, salva la deroga di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e che tale principio
vale anche ove in essa sia genericamente contemplata la eventuale fase successiva dell’esecuzione (Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, COGNOME, Rv.
279443 – 01; Sez. 3, n. 11934 del 28/09/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270350 – 01; Sez. 3, n. 9890 del 23/01/2003, Varavallo, Rv. 224828 – 01);
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
fll Pre «dente