Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25033 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25033 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a REINO il 13/10/1958
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia con la quale il
Tribunale di Benevento ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti contestati;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in ordine alla ritenuta configurazione dell’elemento
soggettivo del reato di cui all’art. 614 cod. pen. non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa
reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale, omettendo di assolvere alla tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza in verifica (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,
COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv.
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2025.