Ricorso Inammissibile: le Conseguenze della Condanna in Cassazione
Quando si presenta un appello alla Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale che questo rispetti precisi requisiti formali e sostanziali. In caso contrario, si rischia una dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il proponente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto provata la sua colpevolezza. Il punto centrale, richiamato dalla Cassazione, verteva sul fatto che l’imputato avesse conseguito l'”autonoma disponibilità del bene anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto”, un elemento chiave in alcuni reati contro il patrimonio.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non sono entrati nel merito della questione sollevata dal ricorrente, poiché hanno riscontrato un vizio preliminare che ne impediva la trattazione. L’inammissibilità può derivare da svariate ragioni, come la manifesta infondatezza dei motivi, il mancato rispetto dei termini o vizi formali dell’atto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di due elementi principali. In primo luogo, ha implicitamente ritenuto che i motivi del ricorso non fossero idonei a mettere in discussione la sentenza impugnata, richiamando la correttezza della valutazione operata dai giudici di merito. A sostegno di ciò, ha citato un precedente giurisprudenziale (sentenza n. 33605 del 2022) che conferma il principio secondo cui, per la consumazione di un reato come il furto, è sufficiente aver acquisito la disponibilità autonoma del bene, anche solo per un breve lasso di tempo.
In secondo luogo, e come diretta conseguenza della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Non solo: la norma prevede anche il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, un importo che i giudici hanno ritenuto equo fissare, nel caso di specie, in 3.000,00 euro.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la presentazione di un ricorso in Cassazione è un atto che va ponderato con estrema attenzione. Un ricorso inammissibile non è privo di conseguenze. Al contrario, espone il ricorrente a sanzioni economiche non trascurabili, che si aggiungono all’esito negativo del giudizio. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria funge da deterrente contro la presentazione di impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, garantendo al contempo che l’accesso al giudizio di legittimità sia riservato a questioni giuridicamente rilevanti e correttamente formulate.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la somma da versare alla Cassa delle ammende in questo caso?
Nel caso specifico esaminato dall’ordinanza, la Corte di Cassazione ha stabilito che la somma da versare, ritenuta equa, è di 3.000,00 euro.
Su quale base giuridica si fonda la condanna al pagamento di questa somma?
La condanna si fonda sull’articolo 616, comma 1, del codice di procedura penale, che disciplina le conseguenze economiche in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29921 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29921 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui è stato
ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
- Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 56, cod. pen., non
è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ed è manifestamene infondato, atteso che prospetta enunciati
ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità. Invero, risponde di furto consumato, e non tentato, colui che abbia
conseguito l’autonoma disponibilità del bene anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, come avvenuto nel caso di specie e correttamente rilevato dai giudici di merito (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544);
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/07/2025.