Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29921 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29921 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1988
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui è stato
ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
– Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 56, cod. pen., non
è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ed è manifestamene infondato, atteso che prospetta enunciati
ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità. Invero, risponde di furto consumato, e non tentato, colui che abbia
conseguito l’autonoma disponibilità del bene anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, come avvenuto nel caso di specie e correttamente rilevato dai giudici di merito (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544);
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/07/2025.