Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24764 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24764 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SCAFATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di NOME COGNOME
censura l’erronea applicazione dell’art. 337 cod. pen., per mancanza dell’elemento dell’opposizione al compimento di un atto di ufficio;
Considerato che il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 606,
comma 3, cod. proc. pen., in quanto censura una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello ;
Ritenuto che il difensore, con il secondo motivo, ha dedotto la violenza
dell’art. 337 cod. pen. per carenza dell’elemento della minaccia, e, con il terzo motivo, la violazione dell’art. 81 cod. pen. e la mancanza di motivazione sul
punto;
che questi motivi sono inammissibili, in quanto meramente
Considerato riproduttivi di censure disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua
e giuridicamente ineccepibile;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025.