Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’esito di un procedimento giudiziario non si conclude sempre con una decisione nel merito della questione. A volte, l’atto di impugnazione stesso può essere bloccato da un vizio procedurale. Un chiaro esempio è il caso del ricorso inammissibile, un esito che comporta conseguenze significative per chi lo propone. Analizziamo un’ordinanza della Corte di Cassazione per comprendere meglio questo istituto e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso Processuale
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano nel settembre 2024. Il ricorrente, cercando di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, ha intrapreso l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Dopo aver esaminato gli atti, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con una decisione netta e procedurale: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa declaratoria non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’impugnazione non poteva nemmeno essere discussa. Le conseguenze di questa decisione sono state immediate e onerose per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Tutti i costi sostenuti dallo Stato per questa fase del giudizio sono stati posti a suo carico.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: È stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un ente che utilizza tali fondi per finalità legate al sistema penitenziario.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Inammissibilità
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. Tuttavia, nella pratica del diritto processuale penale, le cause di inammissibilità sono tassativamente previste dalla legge. Generalmente, un ricorso può essere dichiarato inammissibile per diversi motivi, tra cui:
* Vizi di forma: Mancanza degli elementi essenziali richiesti dalla legge per la stesura dell’atto.
* Proposizione fuori termine: Il ricorso è stato presentato oltre la scadenza perentoria stabilita dalla legge.
* Mancanza di interesse: Il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale all’impugnazione.
* Motivi non consentiti: Il ricorso si basa su censure non ammesse in Cassazione, come la rivalutazione dei fatti, che è preclusa al giudice di legittimità.
La Corte, rilevata la presenza di uno di questi vizi, non ha potuto fare altro che arrestare il procedimento con una declaratoria di inammissibilità, come previsto dalle norme procedurali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Ricorso Inammissibile
La decisione analizzata sottolinea un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, è subordinato al rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile non è un esito neutro; esso rende definitiva la sentenza impugnata, precludendo ogni ulteriore discussione nel merito. Inoltre, comporta sanzioni economiche non trascurabili, volte a scoraggiare impugnazioni presentate in modo avventato o senza i presupposti di legge. Per l’assistito, questo significa non solo la conferma della condanna subita nel grado precedente, ma anche un aggravio di costi. Per i professionisti legali, ciò ribadisce l’importanza di una redazione meticolosa e di una valutazione attenta dei presupposti del ricorso prima della sua presentazione.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano emessa il 23/09/2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24764 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24764 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SCAFATI il 24/10/1986
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di NOME COGNOME
censura l’erronea applicazione dell’art. 337 cod. pen., per mancanza dell’elemento dell’opposizione al compimento di un atto di ufficio;
Considerato che il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 606,
comma 3, cod. proc. pen., in quanto censura una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello ;
Ritenuto che il difensore, con il secondo motivo, ha dedotto la violenza
dell’art. 337 cod. pen. per carenza dell’elemento della minaccia, e, con il terzo motivo, la violazione dell’art. 81 cod. pen. e la mancanza di motivazione sul
punto;
che questi motivi sono inammissibili, in quanto meramente
Considerato riproduttivi di censure disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua
e giuridicamente ineccepibile;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025.