Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24527 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24527 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 20/11/1983
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge
per mancata declaratoria di estinzione del reato di ricettazione nella forma attenuata prevista dall’art. 648, comma quarto, cod. pen. per intervenuta
prescrizione, maturata in epoca precedente alla sentenza di appello, è
manifestamente infondato, dovendosi ribadire il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ricettazione, l’ipotesi del fatto
di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene
conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base»
(ex multis,
Sez.
7, n. 39944 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 284186; Sez. 2, n. 14767 del
21/03/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 269492 – 01; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv.
254307- 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.