Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24473 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24473 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORATO il 13/01/1988
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contestano i
presupposti della recidiva (peraltro pienamente sussistenti, sulla base della lettura delle appostazioni che affollano il certificato del casellario) non è
consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena
di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.
4), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione
esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario
che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025.